Italian court dismisses appeal for generic lack of mitigation reasoning due to defendant's evasion of arrest. The court rejects the claim that the defendant's evasion proves high intent. The decision upholds the original sentence regarding the lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelfattah Chahboun inadmissible for being generic and lacking specific grounds. The appellant argued that the defendant's evasion of arrest warrants for seven months should be recognized as a generic mitigating circumstance. The court rejected this, stating that the evasion demonstrated high intent incompatible with mitigation and that the lower court's reasoning was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal challenging the lack of recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specifically confront the court's reasoning with concrete facts demonstrating the inappropriateness of the assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHBOUN ABDELFATTAH nato il 13/08/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelfattah Chahboun avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si confronta con la sia pur sintetica motivazione, lì dove è stato valorizzato il fatto che, a seguito dell'allontanamento del luogo degli arresti domiciliari, l'imputato si è reso irreperibile per ben 7 mesi, elemento ritenuto dimostrativo di una particolare intensità del dolo ed incompatibile con la mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglier