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Ordinanza — n. 31343/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic violation claim without specifying non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Pangia's appeal inadmissible for failing to specify the exact cause of non-punishment alleged before the Court of Appeal. Although the appellant cited Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a lack of verification, the court found the argument generic and devoid of concrete details. Consequently, the appeal was rejected, and Pangia was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging a violation of the duty to verify causes of non-punishment is inadmissible if it fails to concretely identify the specific cause omitted by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal non-punishment cause Art. 129 code inadmissible appeal procedural defect motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANGIA LUIGI nato a NAPOLI il 18/03/1996 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Pangia avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., in quanto la Corte di appello non verificato la sussistenza di cause di non punibilità; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si indica, in concreto, quale sarebbe la causa di non punibilità di cui sarebbe stata omessa la dichiarazione, né le ragioni del dedotto vizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid e