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Ordinanza — n. 31342/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive grounds against apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31342/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The Court of Appeal had provided a non-merely apparent reasoning that adequately explained the rejection of the appeal arguments. Since the cassation appeal did not confront these specific reasons, the court found no valid ground to proceed with the substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to substantiate the complaint against the apparent reasoning of the lower court, thereby failing to confront the actual grounds for the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal apparent reasoning substantive grounds cassation procedure lack of confrontation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSI SIMONE ALESSIO nato a MILANO il 13/04/1976 avverso la sentenza del 19/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Alessio Losi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza della stessa, sia in relazione alla commisurazione della pena, che all'individuazione degli elementi costitutivi del reato; ritenuto che, su entrambi gli aspetti (si veda p.2 per l'accertamento in fatto e p.3 per la determinazione della pena), la Corte di appello ha reso una motivazione non meramente apparente che, sia pur sinteticamente, ha dato ampiamente conto delle ragioni del rigetto dell'appello, argomenti con i quali il ricorso in cassazione non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglie