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Ordinanza — n. 31340/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to specifically address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Gian Paolo Rago inadmissible for being generic and failing to specifically confront the reasoning of the Milan Court of Appeal. Although the appellant complained about a lack of motivation, the court found the appeal did not point out specific errors in the appellate judgment's explanation of why the defendant's defense was rejected. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specifically confront the reasoning of the lower court; generic complaints regarding a lack of motivation without pinpointing specific errors result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of motivation specific confrontation procedural costs Cassation procedure appellate reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gian Paolo Rago avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione, per aver la Corte di appello recepito la ricostruzione della sentenza di primo grado; ritenuto che il ricorso è generico, non confrontandosi puntualmente con la motivazione della sentenza di appello, lì dove, sia pur sinteticamente, si dà conto delle ragioni per cui ha disatteso la tesi difensiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere