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Ordinanza — n. 31339/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific response to recidivism argument in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31339/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aamimi Brahim inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to explicitly exclude recidivism in its judgment. The court found that the lower court had adequately addressed this issue in its reasoning, and the appellant's criticism amounted to a mere disagreement without demonstrating logical inconsistency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to specific elements addressed in the contested judgment, and if the criticism lacks the manifest illogicality or contradiction required to justify a cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism exclusion manifest illogicality cassation review procedural costs reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMIMI BRAHIM nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Aamimi Brahim avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente la mancata esclusione della recidiva, non si confronta con gli elementi specificamente indicati nella sentenza impugnata (p.2) con i quali è stata data adeguata risposta al medesimo motivo proposto in appello; ritenuto che le censure si sostanziano in una mera critica, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha concluso in tal senso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglier