Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the conviction under Article 291-ter of the 1973 Decree-Law and contested an aggravating circumstance, whereas the law restricts appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other grounds, such as contested facts or aggravating circumstances, are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENALE STEFANO nato a NAPOLI il 03/04/1991 avverso la sentenza del 28/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato av7(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Menale Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 291-ter d.P.R. n. 73 del 1973 e della circostanza aggravante contestata.
Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l'inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugn