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Ordinanza — n. 31336/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to unfounded grounds and generic argumentation regarding statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31336/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Su Liangping inadmissible for manifestly unfounded grounds and generic argumentation. The appellant challenged the lower court's rejection of specific statutory mitigating circumstances, arguing violations of law and motivation. The court rejected these claims because the lower court's reasoning aligned with established jurisprudence and failed to specify factual elements required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the argumentation is generic and fails to specify the factual elements supporting the request for statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation manifestly unfounded statutory mitigation particular triviality Criminal Procedure Code Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.
Art. 62-bis cod. pen.
Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 131-bis cod. pen
Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen
Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU LIANGPING nato il 03/01/1969 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Su Liangping, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); è adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr.

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, in aderenza ai principi della giurisprudenza, ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto richiamando i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non contiene l'enunciazione specifica degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che avrebbero dovuto essere valutati dal Tribunale.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso