Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and material errors in citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural law and substantive law regarding a conviction for seal tampering, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision was based on the appeal's failure to address the full reasoning of the lower court and the presence of a material error in citing the specific criminal article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; Art. 349 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks extrinsic specificity by addressing only part of the lower court's reasoning or if it relies on manifestly unfounded claims regarding legal violations or factual errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GIROLAMO GABRIELE nato a PALERMO il 29/07/1994 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, con cui il difensore di Puleo Girolamo Gabriele deduce il vizio di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato. Risulta chiaramente che il riferimento al reato ex art. 334 cod. pen., a pag. 1 della sentenza, è frutto di un errore materiale risultando il corretto riferimento al reato per cui è intervenuta la condanna sia nella pagina precedente, in cui si fa riferimento al reato ex art. 349 cod. pen., sia nella motivazione della sentenza, tutta incentrata sul reato di violazione dei sigilli.
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen. è manifestamente infondato, essendo insussistenti i vizi dedotti ed avendo fatto corretta applicazione della norma la Corte territoriale. Il ricorso prende in esame solo una parte della motivazione della sentenza ed è pertanto anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giu