Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to exclusive focus on merits without legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained no formal legal grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's defense focused solely on contesting the factual reconstruction and evidence evaluation rather than raising procedural or legal objections. Consequently, the court rejected the request for acquittal or alternative sentencing and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 530, 531 c.p.p.: An appeal must be accompanied by specific legal grounds; an appeal limited exclusively to the merits of the case without citing applicable legal provisions is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ANNA nato a MESSINA il 16/02/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Giuffrida Anna ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di Messina ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine l'applicazione dell'art. 531 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 202