Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31330/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to unqualified lawyer and subsequent withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not enrolled in the special register required for Cassation proceedings. Although the defendant later withdrew the appeal, the procedural defect rendered the initial filing invalid. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 155/2010; Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 155/2010: An appeal to the Court of Cassation filed by a lawyer not enrolled in the special register is inadmissible, regardless of any subsequent withdrawal by the client.

Parole chiave

Generato dall'IA
special lawyer register Cassation appeal admissibility unqualified legal representation procedural inadmissibility withdrawal of appeal allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 155/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI HERMANNUS nato a CEFALU' il 13/11/1985 avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avyfo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Geraci Hermannus ha proposto appello avverso la condanna inflitta dal Tribunale di Termini Imerese all'imputato alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di Palermo ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Il ricorso è stato proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Successivamente, l'imputato ha rinunciato all'impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2023