Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to contest procedural facts and lack of nullity sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to challenge the procedural basis of the lower court's rejection of a plea offer, instead raising factual disputes irrelevant to the proceedings. Furthermore, the court rejected arguments regarding violations of procedural law because the cited articles do not prescribe nullity or inadmissibility sanctions, and the appeal on sentencing was inadmissible as it was not raised in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if the contested norm does not provide for nullity or inadmissibility sanctions, and a claim for exclusion of punishability based on minor offense requires only indication of relevant elements without exhaustive analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONDA LEONARDO nato a AVETRANA il 01/03/1958 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Fronda Leonardo, con cui si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di oblazione, è inammissibile poiché non contesta il fatto processuale a base del rigetto, la non eliminazione delle conseguenze del reato, ma aspetti fattuali sull'andamento della .14.01A' 5Lteht pubblica amministrazione.
Il secondo motivo, con cui si deducono l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli art. 192, comma 2, 530 comma 2, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione è inammissibile: si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. rispetto ad una norma processuale. Inoltre, il vizio di violazione di legge processuale, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sussiste solo per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza.
Le norme invocate dalla difesa non prevedono, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte nella lett.
c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Il motivo è contrario, sul punto, al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). Del tutto generica è la deduzione del vizio della motivazione: non è indicato neanche sei deduca la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione). Il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).
Lo stesso ricorrente rappresenta che il Tribunale ha rigettato la richiesta per la gravità del reato, che è uno degli elementi di valutazione ex art. 133 cod. pen. Sono pertanto irrilevanti le argomentazioni della memoria difensiva sulla applicabilità dell'art 131-bis cod. pen. nella nuova formulazione.Il quarto motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione degli art. 157 e ss. cod. pen., affermando che il reato ex art. 54-1161 cod. nav. non è permanente ma istantaneo, sicché sarebbe decorso il termine di prescrizione, è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza sulla natura permanente del reato (Sez. 3, n. 33105 del 22/06/2022, Tartamella, Rv. 283418 - 0).
Il quinto motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile non risultando tali circostanze richieste dalle conclusioni riportate in sentenza. Il sesto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto per effetto dell'applicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle