Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31328/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31328/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA LUCA nato a MONZA il 12/08/1967 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Luca Villa è inammissibile. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate e sull'onere della prova in capo alle parti processuali. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine al profilo soggettivo della fattispecie e all'accertamento dell'inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture contestate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31328/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tali motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. I motivi non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Va poi rilevato che la Corte di appello ha evidenziato che la condanna è avvenuta per il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La prova della inesistenza oggettiva deriva dall'essere le ditte emittenti delle mere cartiere.

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture fittizie omissione della contabilità spese giustificate dall'uso commerciale contabilità commerciale prova di pagamento allegazioni fattuali non credibili
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA LUCA nato a MONZA il 12/08/1967 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Luca Villa è inammissibile. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate e sull'onere della prova in capo alle parti processuali. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine al profilo soggettivo della fattispecie e all'accertamento dell'inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture contestate.

Tali motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. I motivi non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Va poi rilevato che la Corte di appello ha evidenziato che la condanna è avvenuta per il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La prova della inesistenza oggettiva deriva dall'essere le ditte emittenti delle mere cartiere.

Dunque, la Corte territoriale non ha invertito l'onere della prova, ma ha accertato - rispetto all'insuperabile dato della natura di cartiera delle emittenti - l'assenza di qualunque allegazione volta a dimostrare l'esistenza delle operazioni. Avulso dalla condanna è il motivo sulla insussistenza soggettiva delle operazioni. Del tutto generico e privo di specificità estrinseca è il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello risposto adeguatamente ai motivi di appello e indicato le prove a carico (cfr. pag. 4 e ss.).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso