Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31322/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest and improper first-time invocation of new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the appellant invoked Article 131-bis of the Penal Code for the first time in a legality proceeding, despite the lower court's conclusions. The second ground failed due to lack of interest, as the lower court had not increased the sentence under Article 81, rendering the alleged error irrelevant. The third ground was dismissed as manifestly unfounded, with no duty to motivate the change in charges or relevance to prescription.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 81 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a new statutory provision is invoked for the first time in a legality proceeding without lower court support, or if the alleged error lacks interest because the sentence was not increased.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal new law invocation lack of interest legality proceeding procedural costs motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Art. 81 c.p.
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'entità della pena inflitta, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 81 cod. pen
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'entità della pena inflitta, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICIELI GIUSEPPE nato a RAGUSA il 18/01/1960 avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; È inammissibile il primo motivo con il quale il ricorrente Micieli Giuseppe invoca in sede di legittimità, per la prima volta, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesto al Tribunale, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenza. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'entità della pena inflitta, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen.

Dunque, non vi è alcun interesse a dedurre un errore che ha favorito l'imputato nella determinazione della pena. Il terzo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto relativi ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Sulla modifica dell'imputazione non vi è obbligo di motivazione né ha rilevanza sulla prescrizione, in presenza di ricorso inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giug