Court dismisses appeal claiming smuggled goods crime depenalized, citing specific statute autonomy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Criscuolo inadmissible due to generic arguments lacking specific legal grounds. Criscuolo argued that the aggravated smuggling crime was depenalized, but the court noted this claim contradicts established case law regarding autonomous offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: An autonomous aggravated smuggling offense remains penalized even if the underlying recidivism crimes were depenalized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/03/1947 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con l'unico motivo del ricorso nell'interesse di Criscuolo Giuseppe si deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il reato di contrabbando, aggravato dalla recidiva, sia stato depenalizzato. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
Inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di abolitio criminis (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giu