Italian Supreme Court dismisses appeal as generic for failing to specify legal errors regarding sentencing provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Greco's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments. Greco challenged the lower court's refusal to apply specific mitigating circumstances and sentencing provisions without detailing concrete factual errors. The court ruled that the appeal failed to identify specific legal violations as required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the concrete factual elements or legal errors regarding the application of sentencing provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/08/1976 avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Greco Giuseppe, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la completa motivazione della sentenza impugnata; inoltre, al di là di mere prospettazioni fattuali, non si indica quale sarebbe stata in concreto l'erronea applicazione della norma di legge.
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per genericità, non avendo indicato, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., gli elementi di fatto che il giudice avrebbe dovuto valutare ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., rispetto ad un giudizio di gravità del fatto comunque formulato nella motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno