Cassation court dismisses appeal regarding subjective element of omitted social security contributions crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons, rejecting arguments about the subjective element of the crime and the lack of notification of the warning letter. The court held that the crime is consummated at the deadline for payment, and the defendant's knowledge of the non-punishment cause existed since the first instance, negating any need for further procedural time. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983; The crime of omitted payment of social security contributions is consummated at the payment deadline, and the defendant's prior knowledge of the non-punishment cause precludes claiming lack of notice to exercise that right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI ARMANDO nato a ROTONDELLA il 24/07/1956 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Tucci Armando, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'elemento soggettivo del reato ex art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284 - 01).
È manifestamente infondato il ricorso anche in relazione alla questione della mancata notifica della diffida. Sez. 3, n. 29825 del 24/09/2020, Pistone, Rv. 280283 - 01, ha affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata aliunde la conoscenza, da parte dell'imputato, del predetto avviso di accertamento.
Tale sentenza ha, però, anche affermato che l'imputato non può sostenere di non essere punibile - in ragione della prospettata omissione circa il fatto di non essere stato informato di potersi avvalere di una causa di non punibilità né al momento della contestazione della violazione e né con il decreto di citazione a giudizio - perché sin dal processo di primo grado era a conoscenza dell'esistenza della comunicazione dell'Inps, non regolarmente notificata, ma contenente tutti i dati utili per avvalersi della causa estintiva, tanto da eccepirne l'omessa notifica 7). alla residenza.
L'eccezione risulta ribadita con i motivi di appello e con il ricorso per cassazione L'imputato ha, pertanto, mostrato di conoscere che, effettuando il pagamento, si sarebbe avvalso della causa di non punibilità che infatti invoca; in presenza di una perfetta e consapevole conoscenza del dato normativo, non vi è più alcun onere per il giudice di assegnare un termine per provvedere al pagamento, in maniera che l'imputato si possa giovare della causa di esonero della punibilità, perché il termine, per potersene servire, decorre dal momento in cui si assume la certezza processuale della conoscenza del dato e tale certezza, nel caso di specie, si è avuta con la formulazione dell'eccezione in primo grado ed in ogni caso con il deposito dei motivi di appello.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si è dunque completata la fattispecie a formazione progressiva in presenza della notizia certa del completamento di tutti i requisiti necessari per fruire della causa di non punibilità. L'imputato ha quindi fruito di un periodo nettamente superiore ai tre mesi per provvedere al pagamento ma non ha approfittato di tale opportunità per evitare la pena (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 46169 del 18/07/2014, Gabrielli, in motivazione). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa