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Ordinanza — n. 31314/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a lack of reasoning regarding the defendant's liability for specific crimes. The appellate court had already provided specific reasoning on the defendant's status as a de facto administrator, rendering the alleged defect non-existent. Furthermore, the argument merely repeated previously examined points without offering a specific critique of the lower court's reasoning or requesting a re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to identify specific grounds for the lower court's decision or if it seeks a re-evaluation of evidence and facts, which is reserved for the trial phase.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific criticism de facto administrator liability scope of admissibility review re-evaluation of evidence testimonianza inattendibile censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZI FRANCESCO nato a BRESCIA il 21/06/1957 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con l'unico motivo il difensore di Zorzi Francesco deduce il vizio di mancanza della motivazione sulla responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Le contestazioni effettuate con l'appello concernevano solo la qualità di amministratore di fatto; su tale motivo la Corte di appello ha specificamente motivato, sicché è inesistente il vizio di mancanza di motivazione.

Il motivo è, poi, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità; è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugn