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Ordinanza — n. 31313/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and manifestly unfounded legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Comolli Danilo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding liability under Article 10-ter of Legislative Decree 74/2000, but the court found his arguments were merely reproductions of issues already properly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific criticism of the lower court's reasoning and relied on interpretations clearly contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specific criticism of the lower court's reasoning, or merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism manifestly unfounded grounds Article 10-ter D.Lgs 74/2000 subjective element of crime managerial liability procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMOLLI DANILO nato a MILANO il 05/01/1958 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Comolli Danilo, che deduce il vizio di violazione di legge nella dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e degli obblighi degli amministratori di diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2023.