Ordinanza — n. 31308/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIGLIANESI ANGELO DARIO nato a CATANIA il 28/12/1987 VIGLIANESI ERNESTO nato a CATANIA il 18/08/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 0,)s OSSERVA 1. Visti i ricorsi di Angelo Dario ed Ernesto Viglianesi, condannati per i reati di concorso in furto aggravato e nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 31308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti i ricorsi di Angelo Dario ed Ernesto Viglianesi, condannati per i reati di concorso in furto aggravato e nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIGLIANESI ANGELO DARIO nato a CATANIA il 28/12/1987 VIGLIANESI ERNESTO nato a CATANIA il 18/08/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 0,)s OSSERVA 1. Visti i ricorsi di Angelo Dario ed Ernesto Viglianesi, condannati per i reati di concorso in furto aggravato e nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..
2. Ritenuto che i due motivi dedicati dal ricorso di Angelo Dario Viglianesi sono manifestamente infondati. La Corte d'Appello, quanto alla contestata configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., secondo la difesa da assorbirsi in quello di furto, ha chiarito che la condotta di illecito utilizzo della carta di pagamento bancario oggetto di furto è condotta totalmente distinta da quella di cui all'art. 624 cod. pen. che ne costituisce il presupposto logico - fattuale. I due reati concorrono, data l'eterogeneità delle condotte (cfr. Sez. 4, n. 13492 del 21/1/2020, Anselmo, Rv. 279002). Il diniego delle circostanze generiche, poi, è stato ampiamente motivato con il richiamo ai numerosi precedenti penali specifici di entrambi i ricorrenti e con la strumentalità della confessione, una volta che il quadro probatorio era stato consolidato.
3. I motivi contenuti nel ricorso di Ernesto Viglianesi, tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, ed alle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 625, n. 4, cod. pen., sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2