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Ordinanza — n. 31307/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for fraud, rejecting claims of special mitigation and general leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marino Gammazza Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for special mitigation under Article 416-bis and general leniency based on his personality, but the court found these grounds manifestly unfounded. The court refused to re-evaluate the facts or apply new parameters, adhering to the principle that the Supreme Court cannot substitute its own assessment for that of the lower court unless there is a manifest illogicality in the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding and sentencing unless the lower court's reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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special mitigation general leniency mafia participation factual re-evaluation manifest illogicality procedural inadmissibility sentencing parameters favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti, con cui si invocano il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati (ed anche diffusamente generico è il motivo dedicato all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati (ed anche diffusamente generico è il motivo dedicato all'art. 62-bis cod. pen.).
art. 62-bis cod. pen
e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati (ed anche diffusamente generico è il motivo dedicato all'art. 62-bis cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GAMMAZZA GIUSEPPE nato a TORTORICI il 27/04/1971 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Marino Gammazza Giuseppe, condannato per il reato di falso e truffa in continuazione;

2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti, con cui si invocano il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati (ed anche diffusamente generico è il motivo dedicato all'art. 62-bis cod. pen.). Invero, quanto al primo, la Corte territoriale ha condivisibilmente chiarito che non è possibile riconoscere l'attenuante della collaborazione indicata dal ricorrente in relazione a reati che sono estranei dalla contestazione mafiosa, come quelli di specie; il ricorso tenta di sostenere ancora una volta che le condotte si inserirebbero in un unico contesto con la partecipazione al sodalizio in relazione al quale è stato condannato.

Come noto, però, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Rilevato, altresì, che il secondo motivo è costruito sulla linea di contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute sin dal primo grado al ricorrente, per la sua personalità collaborativa, mentre in appello ne è stato motivatamente negata la prevalenza sulle aggravanti contestate nel presente processo.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i