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Ordinanza — n. 31306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; gé• OSSERVA 1. Visto il ricorso di Riccardo Giuseppe Aricò, condannato per il reato di tentato furto aggravato; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso di Riccardo Giuseppe Aricò, condannato per il reato di tentato furto aggravato; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali difetto di motivazione spese di difesa oltraggio alla corte prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; gé• OSSERVA 1. Visto il ricorso di Riccardo Giuseppe Aricò, condannato per il reato di tentato furto aggravato; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.