Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding Article 606 of Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Davide Yerga, challenged the lower court's dismissal of his appeal concerning a conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code. The court rejected the arguments as generic and unrelated to the specific reasons for the lower court's decision, citing the requirement for precise motivation in appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the decision being appealed, rendering them intrinsically and extrinsically vague.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YERGA DAVIDE (CUI 053H0B7) nato il 03/10/1995 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA /. Visto il ricorso di Davide Yerga avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale della medesima città, in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.;
2. Rilevato che il motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) in relazione all'art. 581 c.p.p., è generico, posto che replica la medesima genericità riscontrata nell'atto di appello, dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca dei motivi addotti, come approfonditamente esposto nella ordinanza impugnata;
3. Ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggi