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Ordinanza — n. 31304/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints violating legal standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nabil Mechmech inadmissible. The appellant challenged a conviction for aggravated personal injuries, arguing violations of procedural articles and flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, failing to meet the threshold for re-evaluating evidence or providing specific critique of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present specific legal arguments and cannot consist of mere factual complaints or attempts to re-evaluate evidence without a clear legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints Court of Cassation procedural violations aggravated personal injuries motivi di cassazione divieto della doppia presa in considerazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) c.p.p.
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 606, lett. e) c.p.p.
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 530 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECHMECH NABIL nato il 13/03/1988 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA /. Visto il ricorso di Nabil Mechmech avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585, in relazione agli artt. 577, comma primo, n. 4 e 61, n. 1 cod. pen.);

2. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.

b) c.p.p. in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606, lett.

e) c.p.p., ritenendo la stessa inidonea al superamento del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di ún quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

3. Considerato, altresì, che il suddetto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ma