Criminal appeal dismissed for false identity declaration; subsequent truthful statement does not negate crime completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for false declaration to a public official regarding identity. The appellant argued for acquittal, but the court found the crime consummated upon the false statement's arrival at the official, regardless of later truthfulness. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 c.p.; Art. 100 c.p.: The crime of false declaration to a public official regarding one's own or another's identity is consummated when the false statement reaches the official, irrespective of subsequent truthful declarations or the lack of public act formalization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGNOTO LEONARDO nato a TORINO il 20/07/1982 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; og OSSERVA /. Visto il ricorso di Leonardo Ignoto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, non è rilevante, inoltre, il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, e la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato non vale ad escludere l'integrazione del reato (es cfr. tra le altre Sez. 5, 2676 del 05/11/2021, Rv. 282650 - 01; Sez. 5, 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01);
3. Rilevato inoltre che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità;
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 m