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Ordinanza — n. 31302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZRIKEM RAHMA nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Zrikem Rahma, condannata per il reato di tentato furto aggravato, all'esito di rito abbreviato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti sono reiterativi e manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato: - sul riconoscimento dell'imputata quale autrice del delitto, sulla base degli atti di polizia giudiziaria acquisiti insieme all'intero fascicolo del rito abbreviato (riconoscimento certo da parte degli operanti che hanno visionato le immagini delle telecamere presenti sul posto), e rilevato, altresì, che lo stesso giudice di primo grado - come riportato in motivazione della sentenza d'appello - ha direttamente osservato la perfetta individuazione di costei, attraverso il raffronto tra le fotografie apposte sui cartellini fotosegnaletici e i fotogrammi estratti dal filmato delle videocamere di sorveglianza.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censura dell'apprezzamento delle prove identificazione credibile prove acquisite tramite sorveglianza indennità per testimone identità dei crediti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZRIKEM RAHMA nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Zrikem Rahma, condannata per il reato di tentato furto aggravato, all'esito di rito abbreviato;

2. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti sono reiterativi e manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato: - sul riconoscimento dell'imputata quale autrice del delitto, sulla base degli atti di polizia giudiziaria acquisiti insieme all'intero fascicolo del rito abbreviato (riconoscimento certo da parte degli operanti che hanno visionato le immagini delle telecamere presenti sul posto), e rilevato, altresì, che lo stesso giudice di primo grado - come riportato in motivazione della sentenza d'appello - ha direttamente osservato la perfetta individuazione di costei, attraverso il raffronto tra le fotografie apposte sui cartellini fotosegnaletici e i fotogrammi estratti dal filmato delle videocamere di sorveglianza.

Nessun problema di compatibilità con i principi della CEDU deriva dall'utilizzabilità di tali atti, come pacificamente affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. sentenza Di Martino e Molinari c. Italia del 25 marzo 2021); - l'inammissibilità dichiarata dal giudice di uno dei motivi d'appello non impedisce di evidenziare, con una doppia ragione motivazionale che diviene un evidente vantaggio per l'imputato, il quale vede comunque una risposta alla propria contestazione, anche le ragioni di fatto per escludere l'accoglimento del motivo proposto (nel caso di specie, il giudizio di prevalenza delle attenuanti, confermate con ampia argomentazione come solo equivalenti): la censura della ricorrente è, quindi, priva di interesse; - in ogni caso, la motivazione di conferma del giudizio di bilanciamento tra circostanze è adeguatamente motivata e insindacabile, quindi, dal Collegio, al quale viene chiesto di rivalutare inammissibilmente la situazione personale dell'imputata.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il