Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to generic mitigating factors outweighing aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Lebbiati inadmissible regarding his claim for maximum penalty reduction based on generic mitigating factors. Lebbiati argued that these mitigating circumstances should have outweighed the recognized aggravating factors in his aggravated burglary convictions. The court rejected this, stating that the benevolent judgment was counterbalanced by the negative meaning of the aggravating circumstances and that the merit judge's discretionary evaluation is immune from cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court's review of a cassation appeal claiming that generic mitigating factors should override aggravating circumstances is limited to checking for manifestly unfounded grounds, as the merit judge's discretionary sentencing evaluation remains beyond the scope of cassation jurisdiction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI EMANUELE nato a ALBA il 01/06/1995 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Emanuele Lebbiati, condannato per due episodi di furto aggravato in abitazione;
2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, relativamente alla mancata massima riduzione della pena per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, concesso al ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio benevolo è stato controbilanciato dal significato negativo delle aggravanti riconosciute come sussistenti e, quindi, in ultima analisi, dalla valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, per giurisprudenza costante.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 202