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Ordinanza — n. 31300/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were repetitive and failed to address prior appellate rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anton Cristian inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lenient sentence based on voluntary remorse, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Bologna. Since the crime of false declaration was completed upon the official's receipt of the statement, the subsequent retrial offered no new legal grounds to alter the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are repetitive and fail to provide new arguments against a decision already properly reasoned by the appellate court.

Parole chiave

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false declaration crime voluntary remorse mitigation repetitive appeal grounds inadmissible appeal procedural costs order falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Visto il ricorso di Cristian Anton, condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.;
Art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla auspicata configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n.
art. 496 cod. pen
Visto il ricorso di Cristian Anton, condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23353 del 1/4/2022, Denti
si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva (Sez. 5, n. 23353 del 1/4/2022, Denti, Rv.
Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTON CRISTIAN nato il 11/02/1974 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; as OSSERVA 1. Visto il ricorso di Cristian Anton, condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.;

2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti sono reiterativi e meramente riproduttivi di profili di censura, relativi alla auspicata configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la seconda pagina della motivazione della sentenza d'appello). Infatti, il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva (Sez. 5, n. 23353 del 1/4/2022, Denti, Rv. 283432).

Nel caso di specie, l'imputato ha ammesso il mendacio solo durante le fasi del fotosegnalamento da parte della polizia giudiziaria, pertanto una volta che il reato era già perfezionatosi, essendo irrilevante la circostanza anche sotto il profilo del dolo, così come la finalità perseguita dall'autore della falsa dichiarazione (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Rv. 282650).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 mag