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Ordinanza — n. 31298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ghanimi Mehdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, arguing the crime was only attempted and that the exposure aggravant did not apply. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking logical flaws in the lower court's reasoning, noting that the theft was consummated once the stolen goods were hidden and the crime was discovered.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on mere factual dissatisfaction or alternative reconstructions of evidence are inadmissible in the court of cassation absent manifest logical errors or macroscopic deficiencies in the motivation of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation theft consummation criteria exposure aggravant theft manifestly unfounded grounds furto di lieve entità reati contro le pubbliche comunicazioni imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Visto il ricorso di Ghanimi Mehdi, condannato per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n 7 cod.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022
Inoltre, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 4, n. 37794 del 21/9/2021
Sez. 4, n. 37794 del 21/9/2021, Lionetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANIMI MEHDI (CUI 056SWYX) nato il 21/08/1994 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Ghanimi Mehdi, condannato per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n 7 cod. pen.;

2. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si denunciano la mancata riqualificazione dei fatti in furto solo tentato e l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sono entrambi manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura in fatto. Invero, si tratta di motivi rivalutativi di prove che hanno condotto logicamente i giudici di merito a ritenere sussistente l'ipotesi consumata del reato e la circostanza aggravante predetta; sul primo profilo, non è idonea ad impedire la consumazione del reato una vigilanza casuale alla condotta di reato, osservata per mera presenza di un privato sul luogo dei fatti, come nel caso di specie, e sul successivo intervento della polizia giudiziaria, intervenuta perché chiamata in diretta dal testimone, solo dopo che la refurtiva era stata nascosta dagli autori del furto (uno dei quali rimasto ignoto).

Inoltre, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544). Inoltre, come noto, è inammissibile il ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Egualmente è manifestamente infondata l'eccezione sulla possibilità di configurare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, poiché l'autovettura da cui sono state sottratti i beni era occupata dai possessori era parcheggiata in un luogo aperto al pubblico (un'area di sosta di un locale) e non rileva che gli occupanti erano addormentati all'interno, ancor più fidando sull'esposizione dell'auto al comportamento lecito dei terzi (cfr. Sez. 4, n. 37794 del 21/9/2021, Lionetti, Rv. 281951) 3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis