Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and mere reproduction of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scassano's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant argued for a review of the court's reasoning regarding criminal liability, but the higher court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSANO GIUSEPPE nato a BARLETTA il 08/02/1957 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; I OSSERVA 1. Visto il ricorso di Giuseppe Scassano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 220 in relazione all'art. 16 comma 2 n. 3 della Legge fallimentare per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena, confermando la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura (presunto danno ai creditori e rimanenze di magazzino) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2