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Ordinanza — n. 31295/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal correlation with the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant argued for a false application of criminal law regarding her responsibility in counterfeiting currency, but the court found this argument merely repetitive of issues already adequately examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and lack a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation lack of legal correlation repetitive arguments criminal procedure appeal falsificazione di monete inchiesta per falsità atti conio di monete metalliche

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNSOLO PROVVIDENZA nato a FRANCOFONTE il 18/08/1956 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Visto il ricorso di Provvidenza Cunsolo avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia omessa valutazione delle prove e falsa applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), è generico, perché risulta intrinsecamente indeterminato ed altresì difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.