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Ordinanza — n. 31294/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing review is excluded in final appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentencing determination in a final appeal. The appellant argued the first instance judgment lacked proper reasoning regarding the punitive treatment, but the court noted that such reviews are barred under established jurisprudence. Consequently, the court ruled that since the lower court's decision was adequately motivated according to legal principles, no further scrutiny is permitted.

Regesto Legislator

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Art. 132 e 133 cod. pen.: The final appeal court lacks jurisdiction to review the determination of the punitive treatment when the first instance judgment is adequately motivated according to law and logical canons.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing review exclusion final appeal jurisdiction adequate motivation requirement punitive treatment determination imputazione di furto reato flagrante furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLICCHIA CHIARA nato a PALERMO il 05/08/1988 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Chiara Nicolipicchia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio