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Ordinanza — n. 31293/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Luigi Pontrelli's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding his liability, but the court rejected this as a generic complaint rather than a specific legal error. Consequently, the appeal was dismissed because it sought a re-evaluation of evidence outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A generic complaint regarding the lack of motivation in a judgment is inadmissible in the Supreme Court as it constitutes mere factual grievances rather than specific legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of motivation generic complaint Supreme Court jurisdiction criminal procedure reato flagrante luogo del reato furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/07/2021, Bellafiore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI LUIGI nato a TARANTO il 24/04/1992 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Luigi Pontrelli avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, estremamente generico, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere aspecifico è costituito da mere doglianze in punto di fatto e da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Inoltre, il fatto che il ricorrente non sia il titolare dell'allaccio abusivo non rileva: risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 307472021, Bellafiore, Rv. 281440, con richiami in sentenza alla ulteriore giurisprudenza di legittimità).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 magg