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Ordinanza — n. 31292/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for unauthorized electricity connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Gaetano Alioto inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft involving unauthorized electricity connection. The appellant argued against the court's finding of responsibility and the comparison of mitigating circumstances, but these were deemed mere complaints on facts and matters of discretionary judgment reserved for the trial court. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was not arbitrary and properly considered the defendant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of complaints on facts or challenge discretionary judgments of the trial court unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravated Theft Unauthorized Electricity Connection Discretionary Judgment Cassation Review Prior Criminal Record indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/07/2021, Bellafiore
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTO GAETANO nato a PALERMO il 04/02/1988 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; os OSSERVA 1. Visto il ricorso di Alioto Gaetano avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ed infatti risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 307472021, Bellafiore, Rv. 281440, con richiami in sentenza alla ulteriore giurisprudenza di legittimità).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nella specie, sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso