Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual complaints lacking legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Osameka Robesoin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on factual errors regarding his alleged theft, but the court rejected this as mere dissatisfaction with the facts. The decision rests on the procedural rule that appeals in the final instance cannot challenge factual findings without a specific legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if they consist solely of generic complaints regarding factual findings or mere dissatisfaction with the evidence, lacking a specific legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAMEKA ROBESOIN nato il 17/07/1978 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Osameka Robesoin avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e travisamento delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è generico, perché risulta intrinsecamente indeterminato ed altresì difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023