Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated burglary conviction due to manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the conviction for aggravated burglary, arguing against the statutory definition of the aggravating circumstance and the denial of a mitigating circumstance. The court rejected these claims as they contradicted established legal interpretations and were merely factual complaints already properly addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals based on interpretations contrary to consolidated case law regarding aggravated burglary or mere factual complaints are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FORTE ANGELO nato a SAN CATALDO il 07/09/1995 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Angelo Di Forte avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione;
3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda l'ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata);
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24