Cassation court dismisses appeals regarding prescription and sentencing, ruling procedural errors do not invalidate the second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four individuals inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the crime had expired due to a procedural delay, but the court found their claims based on incorrect hearing dates and miscalculated the suspension period. Consequently, the court determined the crime had not expired and the second-instance judgment on sentencing was properly reasoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; The Court of Cassation holds that procedural suspensions of prescription terms must be calculated accurately based on actual court records, and appellants cannot challenge specific sentencing evaluations without specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUCIA PIETRO nato a CORLEONE il 22/03/1982 IPPOLITO ANGELA nato a CORLEONE il 13/08/1987 TROMBATURI LEOLUCA nato a ATRIPALDA il 27/09/1988 TROMBATURI ANDREA nato a SOLOFRA il 14/09/1994 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m • OSSERVA 1. Visti i ricorsi di Leoluca ed Andrea Trombaturi, Angela Ippolito e Pietro Brucia e le memorie depositate dal difensore di quest'ultimo e di Ippolito in data 8.5.2023, con le quali si rinnovano le ragioni dei ricorsi.
2. Ritenuto che i motivi dedicati a contestare, in tutti i ricorsi, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'Appello sono manifestamente infondati, poiché basati o sull'inesatta elencazione delle udienze di rinvio (il ricorso a motivo unico di Trombaturi) o su un presupposto errato (gli altri due ricorsi): l'udienza del 25.5.2017 non è stata affatto rinviata, come dicono le difese, per la concomitante ragione d'ufficio dell'assenza dei due testi del pubblico ministero, da ricitare, ma soltanto, ed in via assolutamente unica e preliminare, in considerazione dell'astensione di categoria cui il difensore ha dichiarato di aderire (ciò risulta pacificamente dal verbale di udienza, cui il Collegio ha avuto accesso), con conseguente, espressa sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo di rinvio, fino al 14.12.2017.
Calcolato tale periodo, la sospensione sposta il termine di prescrizione in avanti di circa nove mesi, e non dei soli 4 mesi e 7 giorni ammessi dagli stessi ricorrenti (con prescrizione da loro calcolata al 16.3.2022); si è ben oltre, quindi, la data della sentenza di secondo grado del 21.4.2022 (i fatti sono del 10.5.2014), sicchè l'inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, di cui si dirà tra poco, rende impossibile rilevare in questa sede l'intervenuta estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. (vedi, da ultimo, Sez. U Ricci, in motivazione, e prima Sez.
U De Luca).
3. Gli ulteriori motivi contenuti nei ricorsi di Brucia e Ippolito, tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio (nella specie, bilanciamento delle circostanze ed eccessività della pena), sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).
4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec