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Ordinanza — n. 31287/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusion against reviewing factual findings by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Anselmo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Anselmo argued that the appellate court misinterpreted facts and gave undue weight to evidence, but the court rejected this claim. The decision rests on the legal preclusion prohibiting the cassation court from re-evaluating factual findings made by the lower courts of merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual findings for those made by the courts of merit, rendering appeals based solely on alleged errors in fact-finding inadmissible.

Parole chiave

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preclusion cassation factual findings review courts of merit inadmissible appeal burden of proof indagine per furto partecipazione al reato indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 25/01/1963 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Francesco Anselmo avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 20