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Ordinanza — n. 31286/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction citing inadmissibility of merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bellia Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, arguing regarding the legal concept of theft for use and requesting specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints lacking legal merit, noting they were already adequately examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 607 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. pen.: Arguments regarding the merits of the case, such as alleged defects in reasoning or requests for new mitigating circumstances, are inadmissible in appeals to the Supreme Court if they constitute mere complaints not emerging from the contested decision.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Appeal Inadmissibility of Merit Theft Conviction Mitigating Circumstances aggravamento della pena altri capi d'accusa aggravamento della servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 607 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA FABIO nato a PALERMO il 20/10/1978 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Bellia Fabio avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo b per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, evocando la figura giuridica del furto d'uso e la relazione genero-suocero tra imputato e persona offesa, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, perché inerente a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per essere stato giustificato sulla sola base dei reiterati precedenti penali, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la non tenuità della condotta, commessa di notte e con l'uso di un coltello per compiere l'effrazione;

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso