Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft, rejecting re-evaluation of facts in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Mattia Gabrielli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gabrielli argued that the lower court's reasoning was flawed and that the evidence was misinterpreted regarding his conviction for aggravated theft. The court rejected these claims because cassation proceedings strictly prohibit re-evaluating factual evidence or adopting new interpretations of facts, limiting review to legal errors only.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as such review is precluded unless manifest illogicality of the lower court's reasoning is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI MATTIA nato a TREVISO il 16/07/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Mattia Gabrielli avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione e travisamento della prova, lamentando, in particolare, una motivazione apparente, resa non oltre ogni ragionevole dubbio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto ed essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24