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Ordinanza — n. 31281/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on threat conviction for inadmissibility and lack of prescription. The appeal is rejected because it relies on merit-based arguments rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31281/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Debora Mariscotti inadmissible and dismissed it. The appellant argued against a conviction for threats and alleged prescription, but the court found these arguments merely complained about the factual reconstruction without citing legal flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely complain about the factual findings or the assessment of evidence without raising manifestly erroneous legal reasoning or macroscopic defects in the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats conviction prescription defense merit-based arguments legal reasoning defects minaccia nel diritto penale censura di violazione costituzionale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARISCOTTI DEBORA nato a ALESSANDRIA il 17/01/1972 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Debora Mariscotta e le memorie depositate in data 28.3.2023, con conclusioni e nota spese (per 4791 euro, oltre accessori di legge), dalle parti civili costituite.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dalla ricorrente, condannata per il reato di minaccia, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6,7 e 8 della sentenza impugnata), sicchè solo assertivamente, e con ragioni di merito, si contesta il mancato raggiungimento della prova del reato "oltre ogni ragionevole dubbio". Come noto, è inammissibile il ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) 3. Considerato, altresì, che il secondo motivo, volto a denunciare l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato. Anche a voler considerare il 1 maggio 2014 quale data di commissione del reato più favorevole all'imputata (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, che collocano il tempus commissi delicti tra maggio e giugno 2014), il reato non sarebbe prescritto in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, calcolati 329 giorni di sospensione derivati dai rinvii all'udienza del 8.5.2019 e del 17.1.2022.

Le parti civili, nella memoria depositata, hanno ribadito l'erroneità del calcolo della difesa dell'imputata, segnalando specificamente le discrasie con quanto risulta dai verbali d'udienza.

4. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, riferito alla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili costituite, è inammissibile poiché i danni morali derivanti dal reato possono essere brevemente argomentati anche con riferimento alla condotta criminosa ed alle sue conseguenze, circostanze presenti senza dubbio all'interno della motivazione del provvedimento impugnato.ofo) 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che devono essere rifuse dall'imputato le spese sostenute dalle parti civili, che si ritiene congruo liquidare in euro 2.200 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 2.200, oltre accessori di legge. Così