Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31277/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for being generic and lacking specific connection to trial court's reasoning on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated arguments already refuted by the lower court. The appellant failed to establish a specific link between her complaints and the trial court's detailed reasoning regarding the unproven nature of the threats. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.; The civil appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the decision being impugned.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity civil appeal procedural costs minaccia non comprovata prova del rischio persecuzione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p., l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.
Art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p., l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.
art. 612 c.p
Visto il ricorso di Katia Meucci Galazzo, parte civile nel processo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, che impugna agli effetti civili la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 9/06/2022, che, confermando la decisione di primo grado, assolveva l'imputata dal delitto di cui all'art. 612 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MEUCCI GALAZZO KATIA nato a PISA il 20/03/1961 nel procedimento a carico di: LA CORTE ANNAMARIA nato a PISA il 09/01/1966 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Katia Meucci Galazzo, parte civile nel processo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, che impugna agli effetti civili la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 9/06/2022, che, confermando la decisione di primo grado, assolveva l'imputata dal delitto di cui all'art. 612 c.p. per contraddittorietà della prova della responsabilità; letta, altresì, la memoria difensiva della parte civile, datata 8.5.2023, con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso.

2. Considerato che entrambi i motivi sono reiterativi e generici, in quanto riproducono pedissequamente le censure già confutate puntualmente dal Tribunale.

3. Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p., l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 612 c.p., è aspecifico e difetta della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; infatti, il predetto motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, che non nega la natura minacciosa delle affermazioni contestate all'imputato, ma, piuttosto, ne rileva la dubbia riferibilità all'imputato, segnalando la mancanza di prova certa dei fatti, per l'inattendibilità dei testi;

4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità, o di decadenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

c) c.p.p.m è manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa ricorrente e dal testimone, marito della stessa, sono state valutate e non ignorate dal Giudice d'appello, il quale ne ha escluso l'attendibilità all'esito di un rigoroso giudizio riguardante l'intero quadro probatorio;

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 mag