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Ordinanza — n. 31274/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for erroneous application of law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Abdelouahed Hassene inadmissible regarding a conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued for a different interpretation of the aggravating circumstance of violence against property and claimed a violation of reasoning principles. The court rejected these claims, citing established case law that defines the use of physical energy causing damage as sufficient for this aggravation and noting that the lower court provided adequate reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 624, comma 2, lett. b, c.p.: The use of physical energy causing damage to another's property constitutes the aggravating circumstance of violence against things, and the lower court's reasoning is valid if it refers to decisive elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft aggravated violence against property physical energy damage inadmissible appeal general mitigating circumstances spese di difesa deduzione per spese attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 624, comma 2, lett. b, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13431 del 25/2/2022, Pirroncello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELOUAHED HASSENE nato a MAHDIA( TUNISIA) il 12/05/1995 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Abdelouahed Hassene ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose, oltre a proporre una censura già vagliata dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 13431 del 25/2/2022, Pirroncello, Rv. 282974);

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24