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Ordinanza — n. 31272/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31272/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NETRI LEK nato il 25/11/1974 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Pjetri Lek avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31272/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso di Pjetri Lek avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione;

Parole chiave

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indagine per furto identificazione forense prove fabbricate inganno sull'identità testimonianza della vittima alibi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NETRI LEK nato il 25/11/1974 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Pjetri Lek avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 co. 2 c.p.p. per essere stata la decisione fondata esclusivamente su un elemento di natura congetturale quale la presenza, nei pressi dei luoghi dei delitti, dell'autovettura, solo successivamente rinvenuta in uso all'imputato, per di più in assenza di adeguato confronto con le discrasie relative alla descrizione del presunto autore dei furti fornita dai testimoni, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, avendo invero la Corte coerentemente argomentato l'iter decisionale seguito, sulla base di una pluralità di elementi concordanti, tra i quali l'essere stato l'imputato fermato alla guida dell'auto in questione già in epoca precedente ai fatti; l'assenza di idonea motivazione alternativa in relazione alla presenza della vettura nell'area in questione e la corretta descrizione dell'imputato da parte di un testimone particolarmente qualificato.

Il motivo in oggetto è quindi manifestamente infondato e formulato anche in modo inammissibile attraverso il richiamo a mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa dei passaggi di merito della vicenda adottando criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito;

3. Rilevato, altresì, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità poichè manifestamente infondato e perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis