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Ordinanza — n. 31270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defamation rectification, ruling it does not absolve criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivo Iannozzi inadmissible regarding a conviction for defamation involving a newspaper rectification. The appellant argued the lower court erred in its factual reconstruction and legal reasoning, claiming the rectification should serve as a mitigating factor. The court rejected this, citing established precedent that publishing a correction does not eliminate the criminal effects of the original false statement but only potentially reduces the fine.

Regesto Legislator

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Art. 8, Legge 8 febbraio 1948, n. 47; Art. 12, Legge 8 febbraio 1948, n. 47: In defamation cases, the publication of a rectification does not constitute a mitigating circumstance for criminal liability as it fails to erase the negative effects of the crime.

Parole chiave

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defamation by press publication of rectification criminal liability mitigating circumstance inadmissible appeal Cassation procedure false news perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 8, Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Art. 12, Legge 8 febbraio 1948, n. 47
47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40877 del 17/10/2019
12 della legge citata» (Sez. 5, n. 40877 del 17/10/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOZZI IVO nato a ROMA il 14/05/1959 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Ivo Iannozzi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 57 e 595 co. 3 cod. pen.;

2. Considerato che il motivo proposto, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando erronea ricostruzione dei fatti nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione della sentenza oggetto di ricorso, propone una prospettazione ermeneutica in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata» (Sez. 5, n. 40877 del 17/10/2019, Rv. 277426 - 01);

3. Ritenuto altresì che il motivo di ricorso è indeducibile in sede di legittimità in quanto si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5.1. Lette le conclusioni della parte civile, nonché la nota spese per 8.231 euro oltre accessori di legge e rilevato che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla difesa di parte civile nella misura che si ritiene congruo determinare in euro 2000, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso i