Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated personal injuries, rejecting procedural and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Bruno Rega inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Rega argued that the lower court's evaluation of testimonial evidence was contradictory and that the rejection of his request to renew the trial violated established principles. The court rejected these claims as repetitive, factually unsupported, and contrary to the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against the rejection of a request to renew the trial are not subject to cassation review when the second-instance judgment is sufficiently motivated regarding the defendant's liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA BRUNO nato a MASSA DI SOMMA il 29/07/1996 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Bruno Rega ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato pluriaggravato di lesioni personali;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, ritenute dal ricorrente contraddittorie, è manifestamente infondato in quanto reiterativo di censura già proposta in grado di appello ed ivi disattesa con congrua motivazione, con la quale invero il ricorrente si confronta solo parzialmente. La Corte territoriale non solo ha ritenuto la dichiarazione della persona offesa chiara e credibile, suffragata dalle affermazioni rese dalle testimoni presenti sul luogo del delitto, ma ne ha, altresì, ragionevolmente trovato conferma nella documentazione medica acquisita agli atti (pag. 3 della sentenza impugnata), ragione per cui il motivo in oggetto appare evidentemente finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia illogicità della motivazione e mancata rinnovazione di prova decisiva per non essere stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto in realtà veicola mere doglianze in punto di fatto e, soprattutto, non si confronta con il principio, di cui alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex multis, Sez. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 dep. 2021, G., Rv. 280589), circostanza ravvisabile nel presente caso, per l'ampia e coerente motivazione sul punto;
4. Considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.(32g' P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis