Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of valid grounds and procedural timing regarding prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contesting excessive sentencing was manifestly unfounded. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already implicitly valued the gravity of the crimes and the appellant's social danger. The court further rejected a subsequent request for prescription, ruling that such an issue cannot be raised ex officio when the appeal itself lacks valid grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: When an appeal is declared inadmissible for lack of valid grounds, the court cannot ex officio examine the extinction of the crime by prescription, even if it occurred before or after the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONESCU FLORIN ROGER (CUI 0523351) nato il 29/01/1993 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; fflis OSSERVA 1. Visto il ricorso di Antonescu Florin Roger ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato le sentenze di primo grado (il procedimento è frutto di riunione), riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati monoaggravati di furto in abitazione in relazione ai quali si procede nonché altri reati già oggetto di sentenza irrevocabile. 1.1. Lette le conclusioni depositate con memoria del 8.5.2023 dal difensore del ricorrente.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, contestando l'eccessività della pena, sotto diversi profili, è inammissibile. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, il motivo è manifestamente infondato poiché l'argomentare della sentenza impugnata, ancorchè implicito, è chiaramente leggibile avendo valorizzato la gravità dei fatti commessi in sé considerati e l'allarmante pericolosità sociale del ricorrente. Quanto alla motivazione sugli aumenti della continuazione criminosa, a pag. 7 della sentenza impugnata si dà atto del percorso motivazionale seguito attraverso un congruo riferimento, ancora una volta, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la spiccata proclività a delinquere e il grave disvalore intrinseco dei fatti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata).
3. Rilevato che anche la richiesta di dichiarare la prescrizione del reato, contenuta nelle conclusioni depositate successivamente al ricorso, è ragione priva di qualsiasi fondamento e inammissibile. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice costantemente afferma che, dinanzi ad un ricorso per gli altri aspetti del tutto inammissibile, come è quello di specie, la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903;
Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione concludendo nel senso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.
Il massimo Collegio nomofilattico ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C