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Ordinanza — n. 31266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC TONY (CUI 022JK03) nato a DOLO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Tony Duric avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso di Tony Duric avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità;

Parole chiave

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denuncia mendace uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC TONY (CUI 022JK03) nato a DOLO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Tony Duric avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto, oltre a risolversi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dal giudice di merito, inerisce al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione sufficiente ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 magg