Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances are not reviewable in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Antonino Rossello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossello challenged a Palermo Court of Appeal judgment that convicted him of specific crimes while absolving him of one, arguing the lower court failed to apply generic mitigating circumstances. The Court ruled that such circumstances are not reviewable in cassation proceedings, noting the lower court sufficiently addressed relevant factors like the defendant's criminal history and the validity of special surveillance measures at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot review the denial of generic mitigating circumstances, requiring only that the lower court reference decisive elements such as prior criminal record and the status of special surveillance measures.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO ANTONINO nato a PARTINICO il 16/07/1978 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Antonino Rossello avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 e 635, 610 e 582 cod. pen., contestualmente assolvendolo dal reato di cui all'art. 341 bis-cod. pen. e rideterminandone il trattamento sanzionatorio;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la sussistenza di precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, nonché la vigenza della misura di sorveglianza speciale all'epoca della commissione dei fatti, rimanendo insomma disattesa o superata da tale valutazione ogni ulteriore circostanza;
3. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 magg