Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfonsina Migliara's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for exclusion of criminal liability based on necessity and non-punishment provisions, but the court rejected these claims as generic and lacking specific factual correlation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and grounded in determinate facts; generic or apodictic grounds without correlating with the lower court's reasoning render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIARA ALFONSINA nato a AGRIGENTO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Alfonsina Migliara avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando inammissibile l'appello proposto, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Agrigento aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per i reati di violazione di domicilio con violenza sulle cose e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'esclusione della scriminante dello stato di necessità con riferimento al reato di cui all'art. 614, co. 4 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi generici ed apodittici, fondati su circostanze di fatto non determinanti (la tipologia di abitazione "di edilizia popolare" della ricorrente e la sua ammissione al gratuito patrocinio), che non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata che ha dato atto della mera affermazione assertiva dello stato di indigenza (cfr. pag. 10);
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto fondato su motivi che, oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultano aspecifici, considerata la mancata correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione: la sentenza d'appello ha evidenziato il disvalore affatto tenue della condotta);
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24