Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31260/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being inadmissible due to failure to address the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfieri Antonio inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for resisting a public official and voluntary injury, arguing for suspended sentence recognition. The court rejected this because the appeal ignored the lower court's specific reasoning and was entirely generic.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not confront the reasoning of the contested judgment or is entirely generic.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to confront reasoning generic appeal criminal procedure suspended sentence procedural costs Corte di Cassazione sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI ANTONIO nato a POMPEI il 05/09/1969 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIciato-a.so-alle_padi; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42480/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perchè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata -, e, dall'altra, del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023.